Con la sentenza n. 1811 del 17 gennaio 2014, la Corte di Cassazione ha stabilito un rilevante concetto in materia di commercio elettronico statuendo che, per individuare la normativa applicabile a fini fiscali, bisogna avere riguardo al luogo in cui la società che gestisce la piattaforma web è fiscalmente da considerarsi residente.
Il caso posto all’attenzione della Corte di Cassazione ha riguardato una società attiva nel settore dei giochi online che, sebbene avesse a Malta la sede legale ed ivi allocato il proprio server, aveva ottenuto la concessione necessaria per svolgere la propria attività dallo stato italiano.
Per il Tribunale del riesame, l’aver ottenuto la concessione in Italia è stato motivo sufficiente a configurare nel nostro Paese l’oggetto sociale e, conseguentemente, la residenza a fini fiscali.
La società maltese ha proposto ricorso avverso la pronuncia del Tribunale, basato su quattro motivi di censura.
La Corte di Cassazione si è mostrata di diverso avviso rispetto a quanto deciso dai giudici di merito, evidenziando l’importanza del luogo in cui si svolge effettivamente l’oggetto principale dell’attività, indipendentemente da dove si sia ottenuta la concessione (presupposto oggettivo per lo svolgimento dell’attività).
Essendo pacifico che a Malta veniva gestita la piattaforma internet, fondamentale per lo svolgimento dell’oggetto sociale, in tale Stato doveva essere rinvenuta la residenza fiscale, non rilevando nemmeno il fatto che la clientela della società fosse in gran parte italiana.
La Corte di Cassazione ha applicato analogicamente la Convenzione OCSE in materia di stabile organizzazione, la quale stabilisce che la persona giuridica debba considerarsi residente nello Stato in cui è localizzata la sede di direzione effettiva dell’ente.
Inoltre, è stato richiamato il criterio dell’oggetto principale dell’attività, regolato dall’art. 73, comma quarto e quinto, del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi, il quale stabilisce che per oggetto principale si intende «l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto» e che, in mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle forme di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, si deve aver riguardo «all’attività effettivamente esercitata».