In data 11 marzo 2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto lgs n. 21 del 21 febbraio 2014 di recepimento della direttiva europea 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, prevedendo numerose e importanti modifiche all’attuale “Codice del Consumo”.
Il provvedimento intende consentire ai professionisti di operare in maniera più trasparente e funzionale nel mercato interno e in quello transfrontaliero, garantendo a ciascun consumatore di effettuare una scelta il più possibile consapevole quando procede ad un acquisto, soprattutto online.
Tra le principali novità si segnala l’ampliamento delle informazioni precontrattuali che il professionista deve fornire al consumatore prima della stipulazione di contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali.
A titolo di esempio, si consideri che il professionista deve fornire al consumatore informazioni, chiare e comprensibili, in merito al prezzo totale dei beni/servizi oggetto del contratto, comprensivo delle imposte (se la natura dei beni/servizi comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, è necessario indicare le modalità di calcolo del prezzo) e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo (se non possono essere ragionevolmente calcolate in anticipo è necessario indicare che tali spese potranno essere addebitate al consumatore).
Si segnala, inoltre, che il provvedimento prevede:
a) l’aumento del termine per l’esercizio del diritto di recesso (che passa da 10 a 14 giorni) e la possibilità per il consumatore di utilizzare un modello tipo, valido per tutti i Paesi UE;
b) l’impossibilità da parte del professionista di imporre al consumatore, in relazione all’uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l’uso di detti strumenti, ovvero nei casi espressamente stabiliti, tariffe che superino quelle sostenute dal professionista;
c) l’identificazione nell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) il soggetto competente ad accertare le violazioni della normativa, inibire la loro continuazione eliminandone gli effetti, fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario.
Le nuove disposizioni si applicheranno ai contratti sottoposti alla disciplina del “Codice del Consumo” conclusi dopo il 13 giugno 2014.