Il caso posto all’attenzione della Corte di giustizia dell’Unione europea origina da una causa intentata dal Syndacat National des Antiquaires (SNA) contro Christie’s France.

Nelle sue condizioni generali di vendita Christie’s France addebita all’acquirente il pagamento del diritto di seguito (DDS), vale a dire il diritto dell’autore di opere delle arti figurative e dei manoscritti a percepire una percentuale sul prezzo di vendita degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite successive alla prima.

SNA è un sindacato i cui membri operano sullo stesso mercato della Christie’s France e che si trovano dunque, secondo tale sindacato, in una situazione di concorrenza con quest’ultima.

Per quanto riguarda le vendite realizzate nel 2008 e nel 2009, SNA ha ritenuto che la clausola controversa ponesse il pagamento del diritto sulle successive vendite a carico dell’acquirente e che ciò costituisse un atto di concorrenza sleale. SNA ha pertanto proposto ricorso contro Christie’s France al fine di far dichiarare la nullità di detta clausola.

Con sentenza del 20 maggio 2011 il Tribunal de grande instance de Paris ha respinto il summenzionato ricorso ed ha dichiarato che la ripartizione dell’onere del versamento del compenso dovuto in forza del diritto sulle successive vendite non integra di per sé un atto di concorrenza sleale.

SNA ha interposto appello contro tale sentenza dinanzi alla Cour d’appel de Paris. Quest’ultima ha considerato, in primo luogo, che il diritto sulle successive vendite è stato concepito come una retribuzione versata dal venditore, che si è arricchito tramite la vendita di un’opera, all’autore, poiché la remunerazione originaria, in occasione della prima cessione dell’opera, poteva essere modica rispetto ai plusvalori acquisiti posteriormente ad essa. In secondo luogo, secondo la Cour d’appel de Paris, qualsiasi deroga convenzionale alle disposizioni della direttiva 2001/84 sarebbe in contrasto con il suo obiettivo, che mira a garantire l’uniformità del diritto sulle successive vendite. Di conseguenza, la Cour d’appel de Paris ha dichiarato nulla la clausola controversa.

Christie’s France ha pertanto proposto ricorso per cassazione, sostenendo in particolare che la direttiva 2001/84 dispone, senza ulteriori precisazioni o restrizioni, che il diritto sulle successive vendite è a carico del venditore, e non esclude quindi una modifica convenzionale dell’onere del pagamento di tale diritto.

In tale contesto, la Cour de cassation ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
“Se la regola dettata dall’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2001/84, che pone a carico del venditore il pagamento del diritto sulle successive vendite, debba essere interpretata nel senso che quest’ultimo ne sopporta in definitiva il costo senza la possibilità di una deroga convenzionale”.

Con sentenza del 26 febbraio 2015 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha statuito che il summenzionato articolo deve essere “interpretato nel senso che esso non osta a che il debitore del diritto sulle successive vendite, designato come tale dalla normativa nazionale, sia questi il venditore o un professionista del mercato dell’arte che interviene nella transazione, possa concordare con qualsiasi altro soggetto, compreso l’acquirente, che quest’ultimo sopporti in definitiva, in tutto o in parte, il costo del diritto sulle successive vendite, purché tale accordo contrattuale non pregiudichi in alcun modo gli obblighi e la responsabilità incombenti al debitore nei confronti dell’autore”.

La sentenza ha notevoli implicazioni pratiche in quanto permette alle case d’asta di decidere se addebitare il pagamento del diritto di seguito al venditore ovvero all’acquirente, purché questa scelta non pregiudichi in alcun modo i diritti dell’autore.