L’articolo 103 del Decreto Legge 18/2020, in vigore dal 17 marzo u.s., contiene importanti disposizioni in tema di “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”.
La norma è rilevante da due punti di vista.
Innanzitutto è previsto che ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte (sottolineatura nostra) o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.
Quindi, se prima del 23 febbraio l’Amministrazione abbia notificato una dichiarazione di interesse culturale ovvero un diniego di attestato di libera circolazione, il termine previsto per promuovere un ricorso amministrativo è sospeso per il periodo 23 febbraio-15 aprile (salvo ulteriori provvedimenti di sospensione da parte di un successivo decreto-legge).
Conseguentemente, per il computo dei termini (ad esempio, per il ricorso amministrativo alla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio il termine è di trenta giorni) la decorrenza si sospende nel periodo indicato e riprende a decorrere a partire dal 15 aprile, tenendo conto dei giorni decorsi alla data del 23 febbraio.
La norma prevede inoltre al proprio comma II che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.”
Pertanto gli attestati di libera circolazione, le licenze di esportazione ed i certificati di avvenuta spedizione ed importazione che siano scaduti o scadano durante il periodo 31 gennaio-15 aprile resteranno validi ed efficaci fino al 15 giugno p.v.