Il 10 gennaio 2020 è decorso il termine per il recepimento della Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018.
Uno dei pregi della nuova direttiva antiriciclaggio è l’aver dato esplicitamente atto che le opere d’arte sono strumenti utilizzati per finalità di riciclaggio e che le operazioni aventi ad oggetto beni di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa determinano l’insorgere di obblighi rafforzati in materia di identificazione e verifica della propria clientela. Per tali motivi, gli operatori del mercato dell’arte sono stati ricompresi all’interno dei soggetti vincolati all’osservanza degli adempimenti di prevenzione e mitigazione del rischio antiriciclaggio.
Dando prova di particolare sensibilità sul tema, in data 10 novembre 2019, il legislatore italiano ha tempestivamente recepito il contenuto della V Direttiva Antiriciclaggio, integrando e modificando la normativa di settore.
In particolare, ai sensi dell’art. 3, comma 5, lett. b) e c) del D.lgs 231/2007, rientrano ora all’interno della categoria degli operatori non finanziari, quali soggetti obbligati all’osservanza della normativa antiriciclaggio:
- coloro che esercitano attività di commercio di cose antiche, che esercitano il commercio di opere d’arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d’arte o case d’asta di cui all’articolo 115 TULPS qualora il valore dell’operazione, anche se frazionata o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000,00 €;
- coloro che conservano o commerciano opere d’arte ovvero che agiscono da intermediari nel commercio delle stesse, qualora tale attività è effettuata all’interno di porti franchi e il valore dell’operazione, anche se frazionata, o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000,00 €.
Gli operatori che ricadono all’interno delle anzidette categorie devono dunque:
- svolgere l’analisi e alla valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- adottare delle procedure operative, proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni, volte a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo presenti all’interno del proprio settore operativo;
- implementare dei corsi di formazione interni in materia di prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio nonché sull’applicabilità delle procedure di mitigazione dei rischi applicate in seno alla propria struttura operativa;
- svolgere un’adeguata verifica della clientela e dei relativi titolari effettivi, conservando la relativa documentazione per un periodo di 10 anni.
Avv. Riccardo Di Santo
Associate – CBM & Partners studio legale