È stata presentata recentemente la proposta di legge a iniziativa parlamentare AC 4381, DDL Galperti (PD), in tema di insequestrabilità delle opere d’arte prestate da Stati esteri, anche noto come Immunity from seizure.
Perché molti stati occidentali (tra cui USA, Francia, Germania, Svizzera e Belgio), al fianco degli accordi internazionali, anche bilaterali, che regolano la materia della restituzione delle opere d’arte rubate e alla convenzione UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, hanno ritenuto necessaria una previsione del genere?
Il motivo principale risiede nell’esigenza, per lo Stato o l’istituzione che esporta temporaneamente il bene, di avere la garanzia che questo ritorni “a casa”, senza la quale difficilmente i beni culturali possono circolare liberamente: si pensi, per esempio, alla situazione di costrizione in cui si ritrovano enti come il Museo di Taipei (Taiwan), sostanzialmente impossibilitato (o quantomeno estremamente limitato) a far circolare opere appartenenti alla collezione museale per il costante timore di rivendicazioni da parte della Repubblica Popolare Cinese.
Non è la prima volta che l’Italia tenta di incardinare questo istituto nel proprio sistema normativo: infatti, già nella XIV e nella XV legislatura venne presentata una proposta di legge in materia, ma, mentre nel primo caso la fine della legislatura non consentì la calendarizzazione in Assemblea, nel secondo fu lo scioglimento anticipato del Parlamento a impedirne ogni sviluppo.
Nel 2011, sono stati presentati altri tre progetti di legge (A.C. 4432, A.C. 1937 e A.C. 3832) recanti “Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d’arte prestate da uno Stato, da un ente o da un’istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l’esposizione al pubblico” di competenza della VII Commissione (Cultura), su iniziativa di 128 deputati di tutti gli schieramenti. Il primo, A.C. 4432, aveva già ottenuto l’approvazione da parte del Senato.
Il testo venne modificato dalla VII Commissione e calendarizzato in Assemblea il 26 novembre 2012, incontrando il consenso trasversale dei rappresentanti dei gruppi parlamentari. Nonostante un forte consenso, dovuto alla sensibilità dei parlamentari su questo tema, legato non solo alla normativa nazionale sui beni culturali, ma anche a quella del diritto internazionale e ai delicatissimi equilibri diplomatici, l’instabilità politica portò il testo a essere messo nuovamente nell’angolo.
Dopo anni di stallo, un nuovo slancio proviene da parte di alcuni senatori, che hanno presentato il testo C. 4381 recante la proposta di legge “Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d’arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali straniere, durante la permanenza in Italia per l’esposizione al pubblico”.
Presentata il 22 marzo scorso, la proposta di legge trae proprio origine dalla denuncia del caso del museo di Taipei, la cui collezione preziosissima, testimonianza unica al mondo delle antiche civiltà orientali, è, come descritto poc’anzi, una sorta di “tesoro nascosto”.
Il gruppo di deputati firmatari della proposta, capitanati dal Senatore Galperti (PD), ha riprodotto lo stesso testo che stava per essere votato nel dicembre 2012, che consta di un articolo unico suddiviso in quattro commi, in cui viene sancita la insequestrabilità dei beni prestati e l’impegno alla loro restituzione, indipendentemente da ogni iniziativa anche giudiziaria promossa da chiunque, Paese estero, istituzioni pubbliche o private.
Più nello specifico, nella Proposta viene stabilito che i beni culturali di rilevante interesse culturale o scientifico destinati a manifestazioni e a mostre presso musei o altre istituzioni culturali in Italia non possono essere sottoposti a sequestro giudiziario nell’ambito di procedimenti civili davanti al giudice italiano concernenti la loro proprietà o il loro possesso, a condizione di reciprocità, per il periodo della loro permanenza in Italia.
La facoltà di rilasciare la garanzia di restituzione all’ente o istituzione straniera concedente le opere in prestito temporaneo, sarà attribuita al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo la facoltà, che deciderà su richiesta dell’istituzione ricevente e secondo le modalità definite con decreto dallo stesso Ministero (che dovrà essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge).
Ovviamente, per provvedere al rilascio della garanzia, che è valida per la durata della permanenza in Italia, i beni dovranno essere sottoposti a verifica da parte del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e i prestatori dovranno dichiarare di essere legittimi proprietari da oltre settant’anni oppure che fino a quel momento non sono mai stati fatti valere da terzi titoli di proprietà sul bene o sui beni oggetto di garanzia di restituzione.
Oltre al vaglio di compatibilità con le normative e con gli accordi internazionali e sovranazionali effettuato dal Ministero, queste verifiche sono prodromiche alla redazione della lista definitiva dei beni oggetto di garanzia di restituzione, la quale, accompagnata dalla garanzia stessa, dal periodo durante cui i beni si intendano in esposizione in Italia (non superiore ai dodici mesi), e all’elenco dei soggetti autorizzati all’esposizione e assegnatari dell’impegno di restituzione, andranno a formare il contenuto del decreto emanato dal Ministro dei beni e attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro degli affari esteri, e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, il quale acquisterà efficacia decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione.
Andrea Buticchi
Dottoressa in Giurisprudenza
Junior Associate CBM&Partners- Studio Legale