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Sospensione delle procedure di esportazione per i libri antichi

Fino al 15 Agosto 2015 chiunque volesse esportare un libro antico (i beni librari sono sottoposti alla tutela prevista dal Codice dei Beni Culturali se hanno più di 50 anni), doveva richiedere una licenza di esportazione o un attestato di libera circolazione alla Regione competente, ai sensi dell’articolo 5 del Codice dei Beni Culturali.

Ai sensi della disciplina in vigore fino a tale data, le Regioni hanno esercitato le funzioni di Soprintendenza ai beni librari sul patrimonio non statale (in particolare manoscritti, libri antichi, stampe, mappe, collezioni di libri, incisioni, etc.) in attuazione dei decreti con cui lo Stato aveva delegato alle Regioni tali funzioni (D.P.R. n. 3/72 e DPR n. 616/1977) e secondo quanto disposto dall’art.5 comma 2 del Codice dei Beni Culturali.

Tuttavia, il 6 agosto 2015 il Parlamento ha approvato la legge n. 125/2015 (di conversione del D. L. 78/2015) sulla riorganizzazione degli enti governativi locali, la quale – fra i numerosi interventi – abroga il comma 2 dell’articolo 5 del Codice dei Beni Culturali, che concedeva alle Regioni la competenza in materia di tutela sul patrimonio librario e archivistico di proprietà privata, incluso il potere di dichiarare un determinato bene di interesse culturale e di concedere licenze di esportazione o attestati di libera circolazione.

L’obiettivo di questa riforma legislativa è quello di “assicurare criteri e condizioni uniformi su tutto il territorio nazionale per la tutela del patrimonio archivistico e bibliografico” per garantire la migliore protezione per il patrimonio nazionale bibliografico e archivistico.

Ad una prima lettura, tuttavia, la competenza non è stata sottratta alle Regioni, che potranno continuare ad esercitarla “sulla base di specifici accordi od intese” con lo Stato, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome (comma 3 dell’art. 5 del Codice dei Beni Culturali, nel quale sono stati inseriti anche “manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, libri, stampe e incisioni”).

Tuttavia, ad oggi non sono stati stipulati gli specifici accordi con lo Stato, né è possibile sapere quando saranno conclusi.

Nel frattempo, le Regioni hanno dichiarato di non avere più il potere di esercitare le funzioni di tutela in materia di beni librari. In particolare, attraverso i propri siti web, le Regioni hanno annunciato che sono sospese tutte le procedure relative a licenze di esportazione, autorizzazioni per restauri, mostre o spostamento di beni librari, in attesa di ulteriori istruzioni da parte del Ministero dei Beni Culturali.

Questa situazione sta causando gravi disagi agli operatori del settore e le associazioni di categoria hanno richiesto un intervento immediato del Ministero per risolvere questa situazione di stallo.

In ogni caso, prima di privare le Regioni dei loro poteri in materia di tutela dei beni librari, il legislatore avrebbe ben potuto (o dovuto) disciplinare questo periodo di transizione.