Il quesito è stato posto da un’acquirente olandese che nel 2007 ha acquistato in Francia una statuetta di arte tribale presso una nota casa d’aste.

Lo Stato francese ha esercitato il proprio diritto di prelazione per l’acquisto della statuetta, ai sensi dell’art. L. 123-1 del Code du patrimoine, considerandola “trésor national”. L’acquirente della statuetta ha presentato ricorso per l’annullamento dell’atto amministrativo con cui è stato effettuato tale acquisto.

A fronte del rigetto in primo grado, il ricorrente ha proposto appello al Consiglio di Stato francese, facendo un’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE, affinché la Corte stessa si pronunciasse sulla legittimità dell’art. L.123-1 e sulla sua compatibilità con i principi del mercato interno, di cui agli artt. 34, 35 e 36 TFUE.

Con la sentenza n. 15/747 del 23 novembre 2015, il Conseil d’Etat francese ha affermato che il diritto di prelazione costituisce solamente una modalità di acquisizione dei beni culturali da parte dello Stato e non attiene, dunque, alla disciplina sulla libera circolazione delle merci all’interno dell’Unione Europea; l’acquisto in via di prelazione non costituisce dunque – secondo l’organo di ultima istanza di giustizia amministrativa in Francia – una restrizione quantitativa all’importazione o all’esportazione delle opere d’arte e, pertanto, non può essere considerato incompatibile con i principi del mercato interno. Per questi motivi, il ricorso è stato rigettato e la questione non verrà sottoposta alla Corte di Giustizia Europea.

Si auspica tuttavia che la Corte di Giustizia Europea abbia nuove occasioni per pronunciarsi su questi temi, non solo in relazione alla disciplina francese ma anche in relazione alla disciplina italiana. La normativa eccessivamente protezionistica di entrambi i Paesi, infatti, pone seri dubbi sulla legittimità delle norme sulla circolazione dei beni culturali.

Non da ultimo, sorgono ulteriori dubbi sull’ampiezza dell’interpretazione tanto del concetto di “trésor national” quanto di quello di “patrimonio culturale nazionale”, se, come nel caso di specie, il diritto di prelazione da parte dello Stato viene applicato ad un oggetto che non presenta alcun collegamento con la cultura del Paese in cui si trova solamente allo scopo di essere venduto al pubblico.