Il 22 maggio 2019 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni e la Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali.
Entrambe si collocano nel cosiddetto “New Deal for Consumers”, un pacchetto di normative europee finalizzato alla modernizzazione delle regole a protezione dei consumatori.
Mentre la Direttiva 2019/771 modifica un assetto normativo già esistente, la Direttiva 2019/770 detta regole nuove e specifiche per la fornitura di contenuti e servizi digitali, in relazione ai quali la normativa che disciplina la fornitura di beni e servizi analogici si è spesso dimostrata non adeguata e fonte di dubbi interpretativi.
Tre le principali novità introdotte dalla Direttiva 2019/771, che sostituisce integralmente la vigente direttiva sulla garanzia legale di conformità, modernizzandone e armonizzandone alcuni aspetti, si trovano:
- l’innalzamento a un anno del periodo entro il quale spetta all’operatore economico provare che il difetto di non conformità non sussisteva al momento della consegna del bene, con facoltà degli Stati Membri di estendere tale termine a tutto il periodo di durata della garanzia legale;
- l’introduzione della nozione di «beni con elementi digitali» da intendersi come i beni che incorporano o sono interconnessi con un contenuto o con un servizio digitale in modo tale che il bene non sarebbe in grado di svolgere le sue funzioni in mancanza di tale contenuto/servizio digitale (es: uno smartwatch); e
- la previsione della responsabilità del venditore del bene con elementi digitali anche per i difetti del contenuto/servizio digitale, nel caso in cui il contratto di vendita preveda la fornitura del contenuto/servizio digitale.
È, tuttavia, la Direttiva 2019/770 ad apportare le innovazioni più significative: essa infatti, per la prima volta, introduce una disciplina armonizzata su alcuni aspetti chiave dei contratti di fornitura di contenuti e servizi digitali, determinando il momento in cui il contenuto e/o servizio digitale deve essere fornito e può dirsi fornito, anche con riferimento all’impianto fisico o virtuale scelto dal consumatore per riceverlo o archiviarlo (es: cloud), introducendo la garanzia legale di conformità per i contenuti e servizi digitali e stabilendo i rimedi a cui ha diritto il consumatore nel caso di mancata fornitura del contenuto/servizio digitale o di difetto di conformità delle stesso e i conseguenti obblighi a carico dell’operatore economico.
La Direttiva 2019/770 inoltre – e questo è un aspetto di particolare importanza nell’ambito di tutto il new deal for consumers – trova applicazione anche quando la controprestazione del consumatore è costituita non dal pagamento di un prezzo ma dalla fornitura di dati personali (modello di business invalso nel settore che la direttiva riconosce, precisando, tuttavia, che i dati personali non sono assimilabili a merci, essendo oggetto dei diritti inalienabili previsti, tra l’altro dal GDPR). Fatta salva l’applicazione del GDPR, anche in questo caso il consumatore deve poter disporre di tutti i rimedi che la direttiva prevede in caso di mancata fornitura o di difetto di conformità e, in particolare, deve poter procedere alla risoluzione del contratto anche se il difetto di conformità è di lieve entità.
Le Direttive 770 e 771 dovranno essere recepite entro il 1° luglio 2021 e troveranno applicazione a partire dal 1° gennaio 2022.
Il “New Deal for Consumers” è completato dalla cosiddetta “Direttiva Omnibus” (la cui pubblicazione nella GUUE è prevista entro la fine del 2019), che integrerà e modificherà la direttiva sulle clausole abusive nei contratti con consumatori (Direttiva 93/13/EEC), la direttiva sui prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (Direttiva 98/6/EC), la direttiva sulle pratiche commerciali scorrette (Direttiva 2005/29/EC) e la direttiva sui diritti dei consumatori (Direttiva 2011/83/EU).
Le imprese dovranno rivedere le condizioni generali di contratto, i contratti con i partners commerciali e i fornitori, le informazioni fornite tramite i siti e/o le App nonché i modelli di business, al fine di adeguarsi al nuovo quadro normativo e coglierne le opportunità.
Per maggiori informazioni rzollino@cbmlaw.it