Il 3 maggio 2016 il Parlamento ha approvato un decreto che contiene disposizioni che facilitano il recupero dei crediti nei procedimenti esecutivi e concorsuali (D. L. n. 59/2016, c.d. Decreto Banche).

L’articolo 1 del Decreto Banche ha introdotto la possibilità per gli imprenditori iscritti nel Registro delle Imprese di costituire un pegno non possessorio su beni mobili, al fine di garantire i crediti inerenti all’esercizio dell’impresa. I crediti delle imprese possono essere presenti o futuri, determinati o determinabili, ma devono essere attinenti all’esercizio dell’impresa e deve essere previsto l’importo massimo garantito.

Questo tipo di pegno non può essere costituito sui beni mobili registrati (ad esempio automobili o barche) e può riferirsi anche a beni determinabili mediante riferimento a una o più categorie merceologiche o a un valore complessivo.

Se non diversamente concordato nel contratto di pegno, il costituente può vendere o altrimenti disporre del bene oggetto del pegno e – in quest’ultimo caso – il pegno sarà automaticamente trasferito sul corrispettivo ricavato della vendita o sui beni acquistati con i proventi della vendita, senza che ciò comporti la costituzione di un nuovo diritto di garanzia.

Il contratto di pegno deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità e deve indicare il nome del creditore e del debitore o del terzo che ha concesso il pegno, la descrizione del bene oggetto di pegno e l’importo massimo garantito.

Il pegno non possessorio si costituisce esclusivamente con la iscrizione in un registro informatizzato costituito presso l’Agenzia delle Entrate e denominato «registro dei pegni non possessori» ed è efficace a partire dalla data di registrazione. L’iscrizione è valida per un periodo di dieci anni, rinnovabili prima della scadenza del decimo anno.

Al verificarsi di un evento determinante l’escussione, il creditore pignoratizio può, tra l’altro, procedere alla vendita del bene oggetto di pegno, trattenendo il ricavato della vendita fino all’importo massimo garantito, oppure alla locazione del bene oggetto del pegno, se il contratto di pegno stesso lo consente. Nel caso in cui il pegno abbia ad oggetto dei crediti, il creditore pignoratizio può procedere direttamente alla escussione degli stessi fino a concorrenza della somma massima garantita. Il creditore pignoratizio può anche procedere all’appropriazione dei beni oggetto del pegno fino a concorrenza della somma garantita, se previsto dal contratto di pegno e a condizione che lo stesso indichi i criteri per la valutazione del valore del bene oggetto di pegno e dell’obbligazione garantita.

Le disposizioni di cui sopra segnano un importante allineamento della normativa italiana con la normativa straniera.[1]

Infatti, in base alle disposizioni generali del codice civile italiano (art. 2786 c.c.), il pegno su beni mobili si costituisce solo con la consegna del bene dato in pegno.

È evidente dunque che le nuove disposizioni hanno profondamente innovato il quadro giuridico sui diritti di garanzia, consentendo la costituzione di un pegno che non implichi il possesso fisico da parte del creditore.

Inoltre, le nuove disposizioni snelliscono le formalità richieste per la costituzione del pegno, in quanto non prevedono la necessità di una scrittura con data certa finora prevista dalla disciplina codicistica per assicurare il diritto di prelazione dei creditori; al contrario, per la valida costituzione del pegno non possessorio ora è sufficiente l’iscrizione nel registro appositamente tenuto dall’Agenzia delle Entrate.

[1] V. ad es. in Francia l’istituto del gage sans dépossession, introdotto con ordonnance n° 2006-346 del 23 marzo 2006 (art. 2336 del Codice Civile francese.)